Mancata variazione catastale, l’Agenzia del territorio detta le regole per sanare la situazione
31 luglio 2010 da GiuliaSanatoria entro fine anno per non pagare di più – La manovra, infatti, consente di sanare le irregolarità catastali entro il 31 dicembre con le norme attuali. Dall’anno prossimo, invece, non solo sanare potrebbe diventare più caro, ma soprattutto potrebbero partire in automatico i controlli dei Comune con la conseguenza che chi vorrà mettersi in regola dovrà fare i conti anche con le multe, perché grazie alla manovra i Comuni avranno accesso diretto al catasto e potranno, quindi, facilmente incrociare i dati con le richieste di Dia presentate e le variazioni catastali effettuate. E dato che con i tagli i Comuni sono a caccia di soldi è facile immaginare che si attiveranno in questo senso. Tra l’altro alcuni, come Roma, hanno già tentato questa via nel 2007, e se allora le lettere erano state ignorate, è facile immaginare che ora si ripartirà proprio da chi all’epoca non ha risposto.
I chiarimenti dell’Agenzia del territorio - Ma quali sono le variazioni che è obbligatorio regolarizzare dal punto di vista catastale? A fare il punto la circolare 2/2010 dell’Agenzia del territorio che ha messo nero su bianco l’elenco dei casi nei quali si deve procedere con la pratica, e quelli che invece sono esclusi.
Le opere che comportano l’obbligo di variazione catastale - L’obbligo di variazione sussiste in tutti i casi in cui l’intervento effettuato incide sullo stato e sulla consistenza dell’immobile, ridistribuendo i servizi interni o modificando il numero di vani. Quindi vanno regolarizzate dal punto di vista catastale opere quali:
-trasformazione di balconi in verande chiuse;
- trasformazione di sottotetti in ambienti abitabili;
- costruzione di soppalchi;
- realizzazione di un secondo bagno;
- trasformazione di un ripostiglio in un bagno
- spostamento della cucina in un altro ambiente (ad esempio trasformazione del salone in salone con angolo cottura);
- abbattimento di un tramezzo e trasformazione di due ambienti in un unico ambiente (da studio e salone a salone doppio);
divisione in due ambienti di uno di maggiori dimensioni (ad esempio una camera da letto matrimoniale trasformata in due stanze singole).
Sono, invece, esclusi dalla variazione catastale opere quali lo spostamento di un tramezzo o di una porta, perchè pur variando la superficie dei vani non comportano una riduzione o un aumento del numero dei vani stessi.
Come procedere per mettersi in regola se è stata richiesta la Dia – Per chi ha effettuato interventi che hanno comportato un cambiamento dello stato dell’appartamento, dunque, scatta l’obbligo di regolarizzazione. Cosa fare, però, dipende dalle modalità con le quali è stato effettuato l’intervento. Tutte le opere elencate, infatti, rientrano tra quelle per le quali è necessaria la Dia: chi l’ha presentata a suo tempo e ha semplicemente dimenticato di richiedere la variazione catastale, potrà mettersi in regola pagando circa 700 euro. Occorre per questo rivolgersi ad un tecnico (architetto, ingegnere, geometra o altro perito abilitato) e richiedere la messa a punto della nuova planimetria dell’alloggio e la presentazione della variazione. Costo del lavoro del tecnico tra i 500 e i 600 euro, ai quali vanno aggiunte le tasse e le sanzioni: 50 euro per la variazione e 103 euro di multa per la presentazione in ritardo.
Le opere senza Dia – Diverso, invece, il caso in cui questi interventi siano stati effettuati senza richiedere il permesso del Comune. Anche in questo caso è possibile mettersi in regola, a patto che, però, non si tratti di veri e propri abusi edilizi, ossia di opere per le quali sarebbe stata necessaria la licenza edilizia e non la semplice Dia. Rientrano tra questi, ad esempio, tutti gli interventi di sopraelevazione e quelli che hanno comportato un ampliamento dell’immobile. Esclusi questi casi, sostanzialmente tutte le opere interne possono ancora essere sanate. La soluzione in questo caso la offre l’articolo 36 della legge 380/2001, ossia il Testo unico in materia edilizia. In base a queste norme, infatti, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. Quindi mettersi in regola è possibile anche questo caso, ma occorre preventivare costi assai più elevati. Oltre al maggior esborso per la pratica del tecnico – che dovrà descrivere i lavori e garantire che non ci siano ulteriori abusi – l’articolo 16 della legge prevede, infatti che per il rilascio del permesso in sanatoria occorra pagare, a titolo di oblazione, il doppio del contributo di costruzione dovuto. Il contributo è fissato autonomamente dai singoli comuni: a Roma, ad esempio, attualmente la somma richiesta per la sanatoria si aggira sui 1.000 euro.
(13 luglio 2010)
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